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Ponteggi su ruote (Trabattelli) e PiMUS

Inviato: 09/10/2011, 18:11
da Roberto
Il D.Lgs. 626/94, all'art. 36 comma 4 lettera d, richiama anche i "ponteggi su ruote" in ordine agli obblighi previsti in generale per i ponteggi concernenti la redazione di un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto e la relativa formazione degli addetti alle succitate previste operazioni.

Per tali attrezzature (comunemente denominate "trabattelli"), considerate le modalita' di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio, sostanzialmente ripetitive per tutti i diversi modelli presenti sul mercato, nonche' le semplici configurazioni adottabili, peraltro assai difficilmente modificabili, e' stata emanata la circolare n. 30/2006 del ministero del lavoro e della previdenza sociale, che contrariamente a quanto si riscontra per i ponteggi metallici fissi e per cio' che concerne la redazione del Pi.M.U.S. ritiene sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante (il libretto di istruzioni), eventualmente completate da informazioni (ad esempio sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione.