Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
Inviato: 09/10/2011, 18:49
In base all'art. 107 del d.lgs 81/08, si intende per lavoro in quota:
<<un'attivita' lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile>>
L'art. 115 del d.lgs. 81/08, per cio' che concerne i sistemi di protezione contro le cadute dall'alto afferma:
Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a, e' necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione, idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.
<<un'attivita' lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile>>
L'art. 115 del d.lgs. 81/08, per cio' che concerne i sistemi di protezione contro le cadute dall'alto afferma:
Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a, e' necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione, idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
- assorbitori di energia;
- connettori;
- dispositivo di ancoraggio;
- cordini;
- dispositivi retrattili;
- guide o linee vita flessibili;
- guide o linee vita rigide;
- imbracature.
Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.