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Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

Inviato: 09/10/2011, 18:49
da Roberto
In base all'art. 107 del d.lgs 81/08, si intende per lavoro in quota:

<<un'attivita' lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile>>

L'art. 115 del d.lgs. 81/08, per cio' che concerne i sistemi di protezione contro le cadute dall'alto afferma:

Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a, e' necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione, idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
  • assorbitori di energia;
  • connettori;
  • dispositivo di ancoraggio;
  • cordini;
  • dispositivi retrattili;
  • guide o linee vita flessibili;
  • guide o linee vita rigide;
  • imbracature.
Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.